Le elezioni del Parlamento europeo sono organizzate dagli Stati membri dell’Unione europea (di seguito: UE). Con l'adesione all’UE, la Slovenia ha ottenuto il diritto e l’obbligo di partecipare ai lavori degli organi dell’UE.
Il Parlamento europeo è l'unico organo che si forma attraverso elezioni dirette. Considerando che la maggior parte della regolazione giuridica delle elezioni è di competenza degli Stati membri, la Slovenia ha adottato una legge speciale per l’esecuzione di tali elezioni, la Legge sull’elezione dei deputati della Repubblica di Slovenia nel Parlamento europeo, che disciplina soprattutto il diritto di voto, il sistema elettorale, la candidatura, il voto e la determinazione dell’esito delle elezioni.
I membri della Repubblica di Slovenia nel Parlamento europeo sono eletti direttamente a suffragio universale ed eguale, a scrutinio segreto, per un mandato di cinque anni. L’elezione dei membri della Repubblica di Slovenia nel Parlamento europeo (di seguito: elezioni) è indetta dal Presidente della Repubblica.
Il sistema elettorale è proporzionale con voto preferenziale, che comporta la personalizzazione delle elezioni, con la possibilità per gli elettori di influenzare la selezione dei candidati e non solo la scelta dei partiti politici.
Tutto il Paese rappresenta un’unica circoscrizione elettorale. La ripartizione dei mandati è effettuata a livello statale, dove i seggi vengono assegnati alle liste di candidati secondo il sistema d’Hont. Grazie al voto preferenziale, i mandati non si dividono secondo l’ordine in cui appaiono nella lista dei candidati, ma vengono eletti, da singole liste, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti preferenziali, se il numero di voti preferenziali di ciascun candidato supera il quoziente calcolato dividendo il totale dei voti espressi sulla lista per il doppio del numero dei candidati nella lista.
Hanno il diritto di voto alle stesse condizioni dei cittadini sloveni anche i cittadini degli Stati membri dell’UE che hanno residenza permanente nella Repubblica di Slovenia (l’ultimo giorno quando è ancora possibile presentare le candidature), se non ne sono stati privati. Per i cittadini stranieri vale la condizione generale che siano iscritti nei registri elettorali. I diritti elettorali dei cittadini della Repubblica di Slovenia e dei cittadini stranieri di altri Stati membri sono pienamente equivalenti e comprendono sia il diritto di voto attivo che passivo, pertanto i cittadini di altri Stati membri godono del diritto di voto alle stesse condizioni dei cittadini sloveni.
Il procedimento elettorale non è significativamente diverso rispetto alle elezioni dell’Assemblea nazionale. Lo stesso vale per la candidatura per l’elezione di solo otto deputati, che possono essere nominati dai partiti politici e dagli elettori. L’organizzazione e il lavoro nei seggi elettorali, il voto e la determinazione dell’esito del voto, sono disciplinati dalle disposizioni della Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale, a meno che essa non disponga altrimenti.
I mandati parlamentari sono assegnati dalla Commissione elettorale nazionale in quanto la Slovenia, per tali elezioni, rappresenta un’unica circoscrizione elettorale. La conferma del mandato avviene all’interno del Paese e anche nel Parlamento europeo. L’Assemblea nazionale conferma l’elezione dei membri così come i mandati dei propri membri. Dopo averli verificati, il Presidente dell’Assemblea nazionale informa il Presidente del Parlamento europeo sui risultati delle elezioni. Il Parlamento europeo deve essere informato su qualsiasi modifica della situazione, compresa l’eventuale cessazione dei mandati parlamentari.