Presidente della Repubblica di Slovenia
Il Presidente della Repubblica, secondo la Costituzione, rappresenta la Repubblica di Slovenia ed è il comandante supremo delle forze armate. Il Presidente è eletto a suffragio universale, diretto e a scrutinio segreto, secondo i principi del diritto di voto universale ed eguale, per un periodo di cinque anni, ma non per più di due mandati consecutivi. Ciò significa che il Presidente può essere eletto da tutti coloro che hanno il diritto di votare alle elezioni dell’Assemblea nazionale. A differenza di alcuni altri Paesi, la Slovenia non ha un diritto di voto passivo limitato, e quindi non esiste un’età prescritta maggiore di quella per il diritto di voto attivo.
Il Presidente della Repubblica ha, secondo la Costituzione, le seguenti attribuzioni:
- indice le elezioni dell’Assemblea nazionale;
- promulga le leggi;
- nomina i funzionari dello Stato ove previsto dalla legge;
- nomina e richiama gli ambasciatori e i diplomatici della Repubblica e accetta le credenziali dei rappresentanti diplomatici stranieri;
- emette i documenti di ratifica;
- concede la grazia;
- conferisce decorazioni e titoli onorifici;
- svolge altre funzioni stabilite dalla Costituzione.
Su richiesta dell’Assemblea Nazionale, il Presidente della Repubblica deve esprimere un parere su una determinata questione. Al Presidente della Repubblica spettano anche altri compiti, disciplinati da norme specifiche e non derivanti direttamente dalla Costituzione. Questi sono, per esempio, le decisioni di aprire o chiudere le missioni all’estero (Legge sugli affari esteri), la proposta relativa all’elezione del tutore dei diritti umani, la proposta all’Assemblea nazionale relativa alla nomina dei giudici della Corte dei conti (legge sulla Corte dei conti), la proposta relativa alla nomina del giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo (legge sulla Corte costituzionale).
Secondo la Costituzione, la funzione del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica o professione.
I deputati dell’Assemblea nazionale, i partiti politici e gli elettori determinano i candidati; le condizioni per determinare i candidati sono più severe rispetto a quanto previsto nelle elezioni dell’Assemblea nazionale.
Solo il candidato che, alla data delle elezioni, abbia compiuto diciotto anni di età e che non sia stato privato della capacità giuridica può essere eletto Presidente della Repubblica di Slovenia. Le elezioni indette dal Presidente dell’Assemblea nazionale devono svolgersi entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica. Se, per determinati motivi previsti dalla legge, viene estesa la durata del mandato del Presidente, le elezioni devono essere effettuate entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza del suddetto mandato del Presidente in carica.
L’indizione delle elezioni è possibile non prima di 135 e non oltre 75 giorni prima della scadenza del mandato di cinque anni o del mandato esteso del Presidente della Repubblica in carica. Se il mandato del Presidente cessa prima della scadenza, le elezioni devono essere indette entro e non oltre 15 giorni dalla cessazione del mandato del Presidente della Repubblica in carica. Le elezioni del Presidente della Repubblica sono gestite e attuate dagli organi elettorali, nominati secondo la Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale.
Dal momento che le elezioni del Presidente della Repubblica non si differenziano molto dalle elezioni dell’Assemblea nazionale, tranne alcune eccezioni, l’organizzazione e la tecnica delle elezioni sono disciplinate dalla Legge sulle elezioni dell’Assemblea nazionale, utilizzata altrimenti sussidiariamente, cioè nei casi in cui la legge di base non regolamenta la singola questione. A differenza delle elezioni parlamentari, in questo caso tutto il Paese è organizzato come un’unica circoscrizione elettorale. Riguardo la votazione, valgono le stesse disposizioni di legge delle elezioni dell’Assemblea nazionale, ma con la differenza che l’elettore può votare per un solo candidato. Il vincitore è il candidato che ottiene la maggioranza dei voti degli elettori che consegnano schede valide, cioè la maggioranza assoluta. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, le elezioni vengono ripetute tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
La Costituzione disciplina la responsabilità del Presidente della Repubblica (ingl. impeachment). Se il Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, viola la Costituzione o viola gravemente la legge, l’Assemblea nazionale può metterlo sotto accusa davanti alla Corte costituzionale. La Corte costituzionale determina la fondatezza dell’accusa o del proscioglimento dall'accusa e, con un voto a maggioranza di due terzi di tutti i giudici, può decidere sulla privazione delle sue funzioni. Quando la Corte costituzionale riceve la decisione dell’Assemblea nazionale relativa alle accuse, può, con un voto a maggioranza di due terzi di tutti i giudici, stabilire che il Presidente della Repubblica, fino alla sua decisione, non possa svolgere temporaneamente le sue funzioni (art. 109 della Costituzione della Repubblica di Slovenia). I dettagli sulla procedura sono disciplinati dalla Legge sulla Corte costituzionale.